Art. 2.
(Istituto per lo sviluppo del cinema Spa).

      1. È istituita presso il Ministero dei beni e delle attività culturali la società per

 

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azioni a totale partecipazione pubblica «Istituto per lo sviluppo del cinema Spa», di seguito denominato «Istituto». Il capitale iniziale della società è finanziato dallo Stato. Le regioni, le province e i comuni possono acquisire partecipazioni attraverso i rispettivi organismi di coordinamento, ognuno con una quota non superiore a un quarto del totale delle azioni.
      2. L'Istituto, sulla base del principio di separazione tra controllo e gestione dell'intervento pubblico nell'economia e nella cultura, ha la funzione di gestire in modo efficiente, efficace e trasparente le risorse che la Repubblica destina alla cinematografia, con l'obiettivo di sostenere la crescita qualitativa e quantitativa del settore.

      3. L'Istituto gestisce le risorse destinate al cinema dallo Stato nonché dalle regioni, dalle province e dai comuni e funge anche da centro di coordinamento strategico dei fondi provenienti dall'Unione europea, dalla Banca europea per gli investimenti e da altri soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo del cinema. A tale fine, l'Istituto stipula convenzioni con soggetti intermedi, intesi come strutture specializzate in attività finanziarie finalizzate al reperimento di risorse che affluiscono al settore cinematografico, anche attraverso strumenti finanziari innovativi.
      4. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici dell'Istituto sono definiti in conformità alle attività indicate ai commi 7 e 13.
      5. I dipendenti del Ministero dei beni e delle attività culturali in ruolo alla Direzione generale per il cinema sono immessi nell'organico dell'Istituto in posti, con le qualifiche professionali e con il trattamento economico analoghi a quelli rivestiti in precedenza. L'organico è integrato, ove necessario, con personale tecnicamente qualificato, tramite procedure concorsuali, e con esperti esterni, nei limiti delle effettive, oggettive e dimostrate necessità, attraverso contratti di consulenza di durata massima biennale, per particolari esigenze di specializzazione tecnico-professionale che non possono essere soddisfatte con le risorse interne del Ministero dei beni e delle attività culturali.
 

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L'Istituto si avvale delle dotazioni logistiche e tecniche della Direzione generale per il cinema del Ministero, adeguatamente implementate.
      6. L'Istituto, in conformità a quanto previsto dalla presente legge, promuove in particolare gli aspetti di natura economica e finanziaria delle attività cinematografiche, nei segmenti della produzione, post-produzione, esercizio, industrie tecniche, promozione ed esportazione.
      7. L'Istituto promuove ogni possibile strumento di cooperazione tra Stato, regioni, province e comuni, al fine di:

          a) stimolare un'equilibrata offerta cinematografica sull'intero territorio nazionale, anche attraverso incentivi per l'apertura di sale cinematografiche in regioni e in aree nelle quali i livelli di offerta sono inferiori alla media nazionale;

          b) sviluppare un tessuto produttivo policentrico e diffuso, il quale, a partire dalla rete di Film Commission già attiva, attragga nuove risorse economiche e finanziarie verso il settore, e provochi sinergie con le economie locali, anche ai fini delle attività del turismo culturale.

      8. Per l'adempimento dei compiti assegnati dalla presente legge, è devoluta all'Istituto la quota del Fondo unico per lo spettacolo istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, destinata alle attività cinematografiche, con esclusione delle risorse destinate ad alimentare le iniziative promozionali culturali previste dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che sono gestite dalla Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali.
      9. La quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività cinematografiche non può essere in nessun caso essere inferiore al 25 per cento della dotazione complessiva del medesimo Fondo.
      10. La quota destinata al cinema del Fondo unico per lo spettacolo devoluta all'Istituto non può essere inferiore al 90 per cento del totale delle risorse assegnate

 

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dal Fondo medesimo al cinema. La residua quota è destinata ad alimentare le iniziative promozionali e culturali di cui agli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.
      11. Le attività dell'Istituto sono vincolate ai seguenti princìpi di gestione:

          a) criteri standardizzati: ideazione, sperimentazione e sviluppo di standard procedurali, anche attraverso automatismi tecnici, in materia di partecipazione in associazione alla progettazione, produzione, distribuzione, esercizio, industrie tecniche, promozione ed esportazione, per quanto riguarda:

              1) singoli film e iniziative cinematografiche;

              2) attività di impresa per progetti pluriennali e ad alta componente internazionale;

              3) film e iniziative nei quali sono attivamente coinvolti regioni, province e comuni;

          b) criteri selettivi: ideazione, sperimentazione e sviluppo di procedure di selezione in materia di sostegno alla progettazione, produzione, distribuzione, esercizio, industrie tecniche, promozione ed esportazione, per quanto riguarda opere e iniziative cinematografiche aventi quali obiettivi prioritari la ricerca e la sperimentazione.

      12. Le risorse economiche complessivamente gestite dall'Istituto sono ripartite con le seguenti modalità: a) criteri standardizzati: 80 per cento del totale; b) criteri selettivi: 20 per cento del totale. Eventuali modificazioni di tali quote possono essere attuate, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari. Sono assolutamente ostativi alla partecipazione dell'Istituto progetti e iniziative che prevedano istigazione alla pornografia, alla violenza e al razzismo.

 

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      13. L'Istituto sostiene e promuove le attività cinematografiche della Repubblica e, in particolare:

          a) promuove e coordina i rapporti tra la cinematografia italiana e quella degli Stati membri dell'Unione europea, favorendo coproduzioni a livello internazionale;

          b) cura i rapporti con la Banca europea per gli investimenti, al fine di far affluire al settore cinematografico risorse finanziarie e capitali di rischio di provenienza extranazionale;

          c) cura i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e del Consiglio europeo che intervengono finanziariamente nel settore cinematografico;

          d) provvede alla ripartizione e all'allocazione delle risorse da destinare alle varie attività cinematografiche, in conformità a quanto previsto dalla presente legge e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia di cinematografico;

          e) esercita poteri e funzioni regolamentari nei limiti fissati dalle disposizioni costituzionali e di legge;

          f) esercita i diritti dell'azionista, svolgendo le funzioni attualmente svolte dal Ministero dei beni e delle attività culturali, rispetto a Cinecittà Holding Spa e società controllate, predisponendo le direttive di sviluppo e vigilando sull'attuazione delle stesse, fermo restando il potere degli organi societari previsti dalla legislazione vigente;

          g) svolge le funzioni attribuite alla Commissione per la cinematografia, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, definendo, in particolare, i criteri standardizzati ed i criteri selettivi relativi alla produzione dei film e al sostegno delle iniziative cinematografiche, come previsto dai commi 11 e 12 del presente articolo, e incarica le società di revisione che controllano i preventivi, la contabilità e i consuntivi relativi ai film alla cui produzione l'Istituto partecipa e le

 

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iniziative cinematografiche che l'Istituto sostiene; definisce altresì i criteri ostativi alla partecipazione dell'Istituto in progetti e iniziative che prevedano istigazione alla pornografia, alla violenza e al razzismo;

          h) provvede all'accredito presso la banca scelta dal produttore delle somme previste ai commi 11 e 12;

          i) tiene, ai sensi della legislazione vigente in materia, i pubblici registri dei film di lungometraggio cinematografico prodotti o importati in Italia e delle opere audiovisive, assumendo le funzioni previste per la Società italiana degli autori ed editori dall'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, e dalle altre disposizioni vigenti in materia, e rafforzandone le funzioni di strumento di garanzia e di controllo dei registri stessi, anche avvalendosi delle più evolute tecnologie informatiche;

          l) verifica, attraverso un costante monitoraggio, il rispetto delle quote di investimento obbligatorio in produzione nazionale ed europea da parte delle emittenti televisive, di cui all'articolo 26, e segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni eventuale inadempienza affinché questa provveda ad erogare le sanzioni previste dalla normativa vigente;

          m) verifica, attraverso adeguati monitoraggi socio-economici, demoscopici e di marketing, l'evoluzione del settore cinematografico nazionale e internazionale, al fine di improntare la propria attività a criteri di massima efficienza, efficacia e trasparenza; le attività di monitoraggio possono avvalersi del supporto di strutture esterne, che presentino adeguati requisiti tecnico-professionali.

      14. I compiti e le funzioni definiti dal presente articolo, assegnati alla Direzione generale per il cinema del Ministero dei beni e delle attività culturali, sono trasferiti, per quanto di competenza, all'Istituto.

 

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Il personale addetto è trasferito e adeguatamente integrato.
      15. L'Istituto rende pubblica, entro due mesi dalla fine dell'anno solare precedente, una relazione tecnica, che riporta in dettaglio i finanziamenti concessi, con indicazione del finanziamento, del beneficiario e dei criteri adottati. La relazione è resa disponibile in tempo reale sul sito INTERNET del Ministero dei beni e delle attività culturali.